ARTICOLO 1 – NATURA, ORIGINE, SEDE
- La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona – di seguito chiamata Fondazione – è persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal Codice Civile, dalla disciplina legislativa sugli enti conferenti, dal presente Statuto nonché dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, del 22 aprile 2015.
- La Fondazione trae origine dallo scorporo dell’attività creditizia – attuato in forza della legge n.218/90 – della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, istituita come Civica Cassa di Verona nel 1825, di cui va a perpetuare la tradizione storica e i valori ideali.
- La Fondazione ha durata illimitata; la sua sede è in Verona.
ARTICOLO 2 – SCOPI E AMBITO TERRITORIALE
- La Fondazione ispira la sua attività al bene comune e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse con preferenza ai settori a maggior rilevanza sociale. A tale fine opera nei settori ammessi dalla normativa vigente. I settori rilevanti in cui operare in via prevalente vengono scelti ogni triennio dal Consiglio Generale, nella misura massima di cinque, dandone comunicazione all’Autorità di Vigilanza e assicurando una adeguata pubblicità.
- La Fondazione, per rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività per periodi di tempo definiti in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto, nell’ambito della definizione periodica dei programmi di attività.
- La Fondazione indirizza, in via prevalente, la propria attività all’ambito territoriale costituito dalle Province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Può operare sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.
- La Fondazione provvede all’erogazione di quote dei proventi, secondo le previsioni dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.266 “Legge-quadro sul volontariato”.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI
- La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di piani e progetti di intervento anche riferiti a più esercizi.
- La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi può esercitare imprese strumentali partecipate o direttamente gestite nei settori rilevanti. Gli investimenti in imprese ed enti strumentali sono realizzati utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99; trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l’attività d’istituto, attraverso l’iscrizione di un importo equivalente alla voce “Altri fondi”. La Fondazione può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti.
- La Fondazione, per la realizzazione dei propri fini nell’ambito territoriale, può promuovere la costituzione di fondazioni, di carattere locale. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, utili per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di principi di sana e prudente gestione.
- È esclusa qualsiasi forma, diretta o indiretta, di finanziamento, di erogazione, o, comunque, di sovvenzione ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali, di cui alla legge 8.11.1991 n.381 e successive modificazioni, e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero.
La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie. - L’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali è disciplinata con specifico regolamento che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi del presente Statuto, indica le modalità procedurali di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte, l’efficienza nell’impiego delle risorse e l’efficacia nel conseguimento degli obiettivi. I bandi pubblici costituiscono la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni.
- Il regolamento, dando piena attuazione ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 11 del Protocollo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI, disciplina le modalità della informazione, che deve essere completa e facilmente accessibile, sull’attività della Fondazione, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.
- La Fondazione, per l’efficienza e l’economicità della gestione, valuta forme di cooperazione ed aggregazione con altre fondazioni per il perseguimento di obiettivi comuni.
ARTICOLO 4 – MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI
- Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione utilizza i proventi rinvenienti da:
– attività finanziarie, beni mobili e beni immobili del proprio patrimonio;
– eventuali lasciti e liberalità di terzi non destinati a patrimonio;
– altri proventi. - La Fondazione può inoltre assumere in seguito a lasciti e donazioni la gestione di patrimoni finalizzati, dal testatore o dal donante, a specifiche destinazioni culturali e sociali nei settori di intervento.
- Può accantonare una quota dei proventi a fondi non aventi natura di patrimonio e destinati a future esigenze erogative o gestionali, nella misura stabilita dal Consiglio Generale.
- La Fondazione destina il reddito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs.153/99.
ARTICOLO 5 – PATRIMONIO
- Il patrimonio della Fondazione, è formato da attività finanziarie (partecipazioni azionarie, titoli, depositi bancari, ecc.), beni mobili e beni immobili (arredi, attrezzature, ecc.), ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali e gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopi di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
- La gestione del patrimonio investito in attività finanziarie e monetarie è svolta direttamente, con modalità organizzative idonee ad assicurare la separazione della struttura a ciò preposta da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione, ovvero è affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati ai sensi di legge, scelti in base a criteri rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione e secondo le modalità fissate da specifico regolamento.
- La Fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico ed ottenerne un’adeguata redditività. In particolare, in osservanza dell’art. 2 del Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI e specificamente degli obblighi posti dal secondo e sesto comma, la gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri: a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso; b) adeguata diversificazione del portafoglio; c) efficiente gestione.
In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Possono altresì risultare rilevanti altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti, di fatto, al fine del rispetto del criterio posto, vanno considerati come un singolo soggetto. Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell’esposizione più rilevante dell’attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell’arco di sei mesi. Nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari. - Il patrimonio della Fondazione s’incrementa per effetto di:
– accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;
– eventuali accantonamenti alla riserva facoltativa con destinazione patrimoniale, previa valutazione dell’Autorità di Vigilanza, nella misura stabilita dal Consiglio Generale per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base dei principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell’effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
– lasciti e liberalità a qualsiasi titolo pervenuti ed esplicitamente destinati, per volontà del donante o del testatore, ad accrescimento del patrimonio. - Plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere imputate direttamente a patrimonio con deliberazione del Consiglio Generale, nel rispetto dell’articolo 9, comma 4 del D.Lgs.153/99.
- Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all’indebitamento in nessuna forma.
- L’utilizzo di contratti e strumenti finanziari derivati, ammesso solo per finalità di copertura o in operazioni che non presentino rischi di perdite patrimoniali, è disciplinato nel regolamento di gestione delle attività patrimoniali e finanziarie, nel rispetto delle disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 4 del Protocollo di intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI.
- Il regolamento di gestione delle attività patrimoniali e finanziarie, nel rispetto della legge, del presente Statuto e del Protocollo di intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI, disciplina le procedure della gestione del patrimonio.
- La Fondazione verifica periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione adottando le eventuali misure correttive.
- Nel rispetto dell’art. 6 del Protocollo di intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI, entro cinque giorni dalla stipula o dalla modifica, sono trasmessi all’Autorità di Vigilanza gli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, e le loro successive modifiche, con l’attestazione che tali accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 153/99. Sono altresì trasmessi all’Autorità di Vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 153/99.
ARTICOLO 6 – ORGANI
- Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio Generale;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Collegio Sindacale;
– la Direzione. - L’apposito regolamento disciplina il procedimento di nomina dei componenti degli organi, con modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, nel rispetto della legge e del presente Statuto, che, al successivo art. 9, commi 4, 5 e 6, individua competenze e profili professionali idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell’ambito territoriale di intervento.
ARTICOLO 7 – REQUISITI DI ONORABILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI, DECADENZA E LIMITI DI MANDATO
- I componenti gli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 4 comma 1, let.g. del D.Lgs.153/99.
Non possono ricoprire cariche nella Fondazione coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. - Non possono far parte degli organi della Fondazione:
– i dipendenti della Fondazione, fatta eccezione per la funzione di Direzione, nonché i dipendenti, il Direttore Generale ed i componenti degli organi della società bancaria conferitaria prima di un anno dalla cessazione della carica;
– il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli organi amministrativi e sindacali della Fondazione stessa, della società conferitaria, della società bancaria conferitaria e delle società da queste ultime controllate;
– coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo in altre fondazioni di origine bancaria;
– amministratori di organizzazioni destinatarie di interventi con le quali la Fondazione intrattenga rapporti organici e permanenti;
– i membri del parlamento nazionale ed europeo e del Governo; gli assessori, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle società a prevalente capitale pubblico locale, il presidente e i componenti degli organi delle comunità e unioni montane oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina. - Nel procedimento di nomina disciplinato dai commi da 3 a 9 dell’articolo 9, non possono essere designati gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli organi di controllo degli enti territoriali o locali cui competono le designazioni. La medesima limitazione opera anche per i soggetti comunque legati ai predetti enti da rapporti di collaborazione, anche non subordinata e anche a tempo determinato.
Non possono essere altresì designati professori universitari che siano componenti degli organi di amministrazione o di controllo o abbiano funzioni di rappresentanza dell’Università di Verona o della Fondazione per gli Studi Universitari di Vicenza. - In caso di richiesta di rinvio a giudizio, i componenti degli organi collegiali devono darne comunicazione all’organo di appartenenza, con obbligo di riservatezza.
In caso di rinvio a giudizio per delitto non colposo, l’organo collegiale decide se, nell’interesse della Fondazione, debba disporsi la sospensione dalla carica.
La sospensione obbligatoria dalle cariche è disciplinata dall’articolo 6 del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. L’eventuale revoca è, ai sensi del secondo comma del citato articolo 6, posta all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Generale, che deve comunque essere riunito non oltre 45 giorni. L’esponente non revocato è, ai sensi del predetto comma, reintegrato nelle funzioni, tranne nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del primo comma del medesimo articolo, per le quali la sospensione si applica in ogni caso per l’intera durata delle misure ivi previste. - Sono tra loro incompatibili le funzioni di componenti gli organi della Fondazione, con eccezione del Presidente della Fondazione, che può fare parte e del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. - I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società bancaria conferitaria, sue controllate o partecipate né in società concorrenti della società bancaria conferitaria e del suo gruppo.
I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società bancaria conferitaria né in società concorrenti della società bancaria conferitaria e del suo gruppo.
La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione. - Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto con l’interesse della Fondazione, deve dare immediata comunicazione all’organo di appartenenza e al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi non è limitato ad un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade. La mancata comunicazione accertata dall’organo di appartenenza, comporta la decadenza.
- Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica.
- Decadono altresì i membri degli organi collegiali che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza.
- Decade dall’incarico il membro del Consiglio Generale che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per dodici mesi consecutivi all’attività consiliare.
- Decade dall’incarico il membro del Consiglio di Amministrazione che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per sei mesi consecutivi all’attività consiliare.
- È fatto obbligo agli interessati di dare immediata comunicazione all’organo di appartenenza e al Collegio Sindacale, delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano.
Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l’inesistenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza, ed assume entro 30 giorni, i conseguenti provvedimenti.
Per i Direttori è competente il Consiglio di Amministrazione. - Le cariche negli organi statutari, ivi compresa quella di Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo; non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale; il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.
- I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
ARTICOLO 8 – COMPENSI E INDENNITÀ
- Ai componenti gli organi della Fondazione e ai dipendenti non possono essere distribuite o assegnate quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica, con esclusione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi di cui al presente articolo, nonché dei compensi corrisposti ai dipendenti.
- Ai componenti il Consiglio Generale spettano, oltre al rimborso delle spese, indennità di partecipazione alle sedute dell’organo secondo le modalità fissate dal Consiglio Generale stesso, previo parere di congruità del Collegio Sindacale.
- Al Presidente della Fondazione, ai Vice Presidenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti il Collegio Sindacale, spettano, oltre al rimborso delle spese, i compensi fissati, previo parere di congruità del Collegio Sindacale, dal Consiglio Generale all’atto della nomina, costituiti da un emolumento fisso e da indennità di partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
- Indennità e compensi per i componenti degli organi sono determinati in coerenza con la natura della Fondazione e con l’assenza di finalità lucrative; sono commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo i parametri fissati dall’art. 9 del Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ ACRI.
- Le erogazioni avvengono secondo modalità stabilite dal Consiglio Generale.
Non è consentito il cumulo di indennità di partecipazione per riunioni tenute nella medesima giornata.
ARTICOLO 9 – CONSIGLIO GENERALE: COMPOSIZIONE E NOMINA
- Il Consiglio Generale è composto dal Presidente e da 25 Consiglieri.
- I membri del Consiglio Generale devono essere individuati tra persone di comprovata capacità in campo culturale, scientifico, imprenditoriale, amministrativo, delle libere professioni e delle iniziative sociali, in grado di favorire il migliore perseguimento dei fini della Fondazione.
Almeno la metà dei componenti il Consiglio Generale deve essere residente da almeno tre anni nelle Province verso le quali la Fondazione indirizza la propria attività. - Ventuno Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale sulla base di designazioni effettuate, ai sensi dei commi successivi, in numero di:
– 4 dal Sindaco di Verona;
– 1 dal Sindaco di Legnago;
– dal Sindaco di Vicenza;
– dal Sindaco di Bassano del Grappa;
– dal Sindaco di Mantova;
– dal Sindaco di Belluno;
– dal Sindaco di Feltre;
– dal Sindaco di Pieve di Cadore;
– dal Sindaco di Ancona;
– dal Vescovo di Verona tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
– dal Vescovo di Vicenza tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
– dal Vescovo di Belluno-Feltre tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
– dal Rettore dell’Università di Verona;
– dal Presidente della Fondazione per gli Studi Universitari di Vicenza tra persone che si siano distinte per la promozione della ricerca o della didattica a livello universitario;
– congiuntamente dal Soprintendente delle Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo e dal Segretario regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto, con riferimento a chi opera nel settore dei beni ed attività culturali;
– congiuntamente dai direttori generali delle Ulss della Provincia di Verona e dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, con riferimento a chi opera nel settore dell’assistenza sanitaria;
– congiuntamente dai direttori generali delle Ulss delle Province di Vicenza e di Belluno con riferimento a chi opera nel settore dell’assistenza sanitaria.
Il Consiglio di Indirizzo, periodicamente, verifica che i soggetti designanti continuino ad essere rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. Il regolamento previsto dall’art. 6 determina i criteri generali, le modalità di convocazione e verbalizzazione; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Il verbale degli incontri è sottoposto al Consiglio di Indirizzo per una motivata valutazione sulla permanente rappresentatività della composizione del Consiglio di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche sul sito della Fondazione. - I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati, né ad essi rispondono, né possono dagli stessi essere revocati.
- La richiesta di designazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio Generale a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse.
- Il soggetto cui compete la designazione formula, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, per ogni persona da designare, una lista di almeno tre nomi di persone tutte aventi i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, negli specifici campi indicati, al momento della richiesta di designazione, dal Consiglio Generale al fine di garantire, con l’apporto di specifiche esperienze, una composizione dell’organo di indirizzo idonea a realizzare il miglior perseguimento degli scopi della Fondazione.
Le liste, redatte nel rispetto anche del principio della rappresentanza di genere, devono essere corredate dalla documentazione riferita a ciascun designato che dimostri, oltre al possesso dei requisiti, adeguata rappresentatività del territorio e degli interessi sottesi all’attività istituzionale della Fondazione. - Quando l’ente o i soggetti cui compete la designazione non vi provveda entro il detto termine di 45 giorni dalla richiesta, il Presidente invita a provvedere nel termine perentorio di 15 giorni; in caso di ulteriore inerzia dell’ente designante, il Consiglio Generale effettuerà direttamente la nomina in piena autonomia, assicurando l’equilibrio nella composizione dell’organo.
- Il Consiglio Generale, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei componenti che le designazioni non siano conformi alle previsioni dei commi 2 e 6 del presente articolo, invita il soggetto cui compete la designazione a riprovvedervi entro 15 giorni.
Nel caso che quest’ultimo non riprovveda entro il termine stabilito, oppure riprovveda in senso ritenuto dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio non conforme alle previsioni dei commi 2 e 6 del presente articolo, la designazione della terna sarà effettuata dal Prefetto della provincia nel cui territorio ha sede l’ente o i soggetti designanti e, nel caso che i soggetti designanti abbiano sede in più provincie, dal Prefetto di Verona; nella designazione il Prefetto si attiene ai criteri di scelta indicati dal Consiglio di Indirizzo all’atto della richiesta.
Le nomine ai sensi di questo comma e del precedente non potranno comunque essere in numero superiore a cinque. - Il Consiglio Generale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine posto dal precedente sesto comma, provvede alle valutazioni dei requisiti dei nominativi designati ed alla nomina assicurando nel Consiglio la presenza del genere meno rappresentato.
- Quattro Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale, prevalentemente in relazione all’ambito territoriale delle Province di Verona e Vicenza, tra personalità eminenti, di chiara e indiscussa fama, che per professionalità, competenza ed esperienza nei campi di attività della Fondazione nonché nel campo del volontariato, possano efficacemente contribuire ai suoi scopi istituzionali. Le nomine sono effettuate, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la presenza nel Consiglio del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza con l’adozione di criteri selettivi idonei a individuare, anche mediante incontri con gli enti pubblici e privati espressivi della realtà locale, soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.
- Il Consiglio Generale provvede alle nomine ad esso spettanti almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse.
- Nel caso di mancata accettazione entro 15 giorni dall’invio della comunicazione della avvenuta nomina, si darà corso a nuovo procedimento di designazione e nomina secondo le norme sopra indicate.
ARTICOLO 10 – CONSIGLIO GENERALE: DURATA DEL MANDATO
- I componenti del Consiglio Generale durano in carica 4 anni dalla data di accettazione dell’incarico.
- Il Consigliere scaduto resta in carica fino a quando chi gli subentra non abbia espresso l’accettazione.
- Qualora nel corso del quadriennio si rendessero necessarie delle sostituzioni, si provvederà con le procedure dell’articolo 9. I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica 4 anni dalla data di accettazione dell’incarico.
ARTICOLO 11 – CONSIGLIO GENERALE: POTERI
- Il Consiglio Generale è l’organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Indirizza l’attività della Fondazione e ne verifica i risultati.
- Il Consiglio Generale:
a. determina gli obiettivi della Fondazione, le priorità, gli indirizzi operativi, e in particolare determina i programmi, anche pluriennali, di attività, prevalentemente con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili; b. approva il documento programmatico previsionale annuale da trasmettere all’Autorità di Vigilanza c. approva il bilancio d’esercizio; d. definisce le linee generali della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e delle partecipazioni; e. approva e modifica lo Statuto; f. approva e modifica i seguenti regolamenti interni:
- regolamento per l’attività istituzionale;
- regolamento per la gestione del patrimonio;
- regolamento per le procedure di nomina dei componenti gli organi;
g. nomina il Presidente della Fondazione; h. nomina i componenti il Consiglio Generale e verifica il possesso dei requisiti e l’inesistenza delle incompatibilità, adottando i provvedimenti conseguenti; i. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e i vice Presidenti; l. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale; m. affida l’incarico di revisione contabile ad apposita società; n. esercita l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi della Fondazione; o. delibera, nei limiti della normativa vigente, l’assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo; autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti gli organi della Fondazione con esclusione dei casi di dolo e colpa grave; p. è competente per l’istituzione di imprese strumentali nell’osservanza della previsione dell’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 153/99; q. è competente in materia di scioglimento, trasformazioni e fusioni. - Il Consiglio Generale può costituire, nell’ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive chiamando a farne parte anche solo elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze.
Compiti, durata, modalità di funzionamento e, sentito il Collegio Sindacale, i compensi delle commissioni, sono definiti dal Consiglio Generale.
ARTICOLO 12 – CONSIGLIO GENERALE: CONVOCAZIONE E RIUNIONI
- Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi, ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, almeno sette Consiglieri o il Collegio Sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo in Italia o all’estero.
Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o, nell’impossibilità, in conferenza telefonica; in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e i Direttori. - L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ivi compresa, previa autorizzazione del singolo consigliere, la posta elettronica, al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere spedito per telegramma, fax o, ove autorizzata dal singolo consigliere, per posta elettronica, un giorno libero prima della riunione.
- Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- Le riunioni del Consiglio Generale sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione che esercita poteri di proposta ed ogni altro potere strumentale al corretto svolgimento dell’attività deliberativa, astenendosi peraltro dal voto. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro del Consiglio Generale più anziano di carica, e, a parità di anzianità di carica dal più anziano di età.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni nelle materie previste dal secondo comma dell’articolo 11 alle lett. e) e q) sono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
- Le votazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo Consigliere.
- Le funzioni di segretario del Consiglio Generale sono esercitate dal Direttore Generale, o dal direttore delle Attività istituzionali ove nominato, o da altro Dirigente dagli stessi delegato che redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.
- Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione nonché terzi che, di volta in volta, il Consiglio Generale ritenga opportuno invitare.
ARTICOLO 13 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
- Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei componenti, fra i cittadini residenti nella Provincia di Verona aventi i requisiti di cui all’articolo 14 comma 1; permane in carica per 4 anni, cessando con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio del quarto anno e, comunque, non oltre il termine previsto dall’articolo 20 per la sua approvazione.
- Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrintende al buon andamento della stessa.
- In caso di necessità e urgenza assume, sentito il Direttore Generale, o il Direttore competente, provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Amministrazione; gli atti assunti sono sottoposti a ratifica alla prima adunanza dell’organo.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di presidenza della Fondazione sono svolte dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento dello stesso. - Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Generale con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta dei componenti.
ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE
- I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione, o i settori finanziari o mobiliari, avendo maturato un’adeguata esperienza operativa nell’ambito della professione, o in campo imprenditoriale o accademico, o con l’espletamento di funzioni direttive o di amministrazione presso enti o aziende pubblici o privati.
- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da quattro a sette, dei quali almeno due terzi, arrotondando all’unità superiore, devono essere residenti da almeno tre anni nelle Province verso le quali la Fondazione indirizza la propria attività. I membri sono nominati dal Consiglio Generale, assicurando la presenza del genere meno rappresentato, in riferimento alla valutazione dei profili professionali e culturali e all’ambito territoriale di operatività.
- Le modalità della nomina sono disciplinate dal regolamento previsto dal secondo comma dell’art. 6.
- All’atto della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, indica tra gli stessi il Vice Presidente vicario e un altro Vice Presidente tra persone rispettivamente residenti nelle Province di Verona e di Vicenza.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di questi, dall’altro Vice Presidente, o infine dal membro più anziano di età.
- Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal Consiglio Generale con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta dei componenti.
ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DURATA DEL MANDATO
- I membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi i Vice Presidenti, durano in carica 4 anni cessando con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio del quarto anno e, comunque, non oltre il termine previsto dall’articolo 20 per la sua approvazione.
- Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi ragione si provveda alla sostituzione di un componente, il membro subentrante cesserà dalla carica alla naturale scadenza dell’organo.
ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI
- Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile della gestione della Fondazione nell’ambito degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio Generale.
Svolge ogni attività necessaria per il perseguimento degli stessi, nonché attività di proposta al Consiglio Generale. - Esercita ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:a. la predisposizione del bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione; b. la predisposizione del documento programmatico previsionale; c. l’attuazione dei programmi definiti dal Consiglio Generale; d. l’esercizio, nell’ambito delle linee definite dal Consiglio Generale, dei diritti e delle facoltà connessi alla qualità di socio; e. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all’organico e al trattamento del personale; f. l’assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro; g. la nomina, e per giustificato motivo la revoca, del Direttore Generale o Direttore delle Attività istituzionali e del Direttore delle Attività patrimoniali-finanziarie e la determinazione di funzioni e compensi. La verifica, in capo agli stessi, della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e decadenza e l’assunzione dei conseguenti provvedimenti. La nomina e la revoca degli eventuali Vice Direttori; h. la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza, nonché l’assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti; i. la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni; l. l’assunzione da parte della Fondazione, nei limiti della normativa vigente, degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti; m. la formulazione di proposte al Consiglio Generale in ordine a:
– modifiche statutarie;
– approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
– programmi di intervento della Fondazione;
– definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
– istituzione di imprese strumentali. - Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai Direttori particolari poteri, determinando i limiti della delega.
- I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione secondo modalità dallo stesso fissate in merito all’assolvimento del mandato ricevuto.
- Il Consiglio di Amministrazione può costituire, nell’ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive chiamando a farne parte anche solo elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze.
Compiti, durata, modalità di funzionamento e, sentito il Collegio Sindacale, i compensi delle commissioni, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE E RIUNIONI
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, la maggioranza dei membri o il Collegio Sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo in Italia o all’estero.
Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o, nell’impossibilità, in conferenza telefonica; in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e i Direttori. - Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Generale, o dal direttore delle Attività istituzionali ove nominato, o da altro Dirigente dagli stessi delegato che redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.
- Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere terzi che il Presidente ritenga opportuno far partecipare.
- L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, al domicilio dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere spedito per telegramma, fax o posta elettronica un giorno libero prima della riunione.
ARTICOLO 18 – COLLEGIO SINDACALE
- Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due oppure di quattro membri nominati dal Consiglio Generale, assicurando la presenza del genere meno rappresentato. Nel caso di una composizione con tre sindaci due saranno scelti fra i cittadini residenti in Provincia di Verona e l’altro fra i cittadini residenti in Provincia di Vicenza; nel caso di una composizione con cinque sindaci tre saranno scelti fra i cittadini residenti in Provincia di Verona e due fra i cittadini residenti in Provincia di Vicenza. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
- I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di insediamento dell’organo, cessando con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio del terzo anno e comunque non oltre il termine previsto dall’art.20 per la sua approvazione. Alla scadenza rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell’organo.
- Il Collegio, quale organo di controllo della Fondazione, esercita le funzioni previste dall’articolo 2403, primo comma, del Codice Civile.
- I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
- Il Collegio deve riunirsi, di norma, ogni bimestre; delle riunioni deve essere redatto processo verbale trascritto in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.
ARTICOLO 19 – DIREZIONE
- La Direzione della Fondazione è affidata a un Direttore Generale o, in riferimento alle specifiche competenze professionali, a un Direttore delle Attività istituzionali, responsabile dell’azione per il perseguimento dei fini statutari e preposto alle relative strutture, e a un Direttore delle Attività patrimoniali-finanziarie, responsabile di esse e preposto alle relative strutture, nonché partecipe del controllo dell’utilizzo delle risorse erogate.
I Direttori devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale con competenza nello specifico campo gestionale che abbiano maturato esperienza almeno per un quinquennio nell’ambito della libera professione o almeno per un triennio in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate. - Il Direttore Generale, o i direttori delle Attività istituzionali e delle Attività patrimoniali-finanziarie secondo le rispettive competenze:
– intervengono con funzioni consultive e propositive, e correlate responsabilità, alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché alle riunioni delle Commissioni consultive;
– provvedono ad istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto;
– eseguono le deliberazioni degli organi della Fondazione;
– sottoscrivono la corrispondenza, nonché gli atti ordinari e i documenti che riguardano la Fondazione; tali funzioni possono essere delegate, anche in via continuativa, a dipendenti;
– esercitano le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione. - Il Direttore Generale è segretario del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, incarico che può essere dallo stesso delegato ad altro dirigente; predispone il
- progetto di bilancio; è capo del personale ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione sul personale dipendente.
Tali funzioni sono, anche disgiuntamente, affidate dal Consiglio di Amministrazione al Direttore delle Attività istituzionali o al Direttore delle Attività patrimoniali-finanziarie, ove nominati.
Possono essere revocate dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più vicedirettori determinandone le funzioni con i relativi poteri e le eventuali deleghe. Ai vicedirettori sono applicabili le medesime norme sulle incompatibilità previste per i direttori.
ARTICOLO 20 – DURATA DELL’ESERCIZIO E CRITERI PER LA STESURA DEI BILANCI
- L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Generale provvede all’adozione di un documento programmatico previsionale dell’attività relativa all’esercizio successivo. Il documento fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Nel documento il Consiglio Generale evidenzia le linee direttrici che informeranno l’attività istituzionale, alla luce di specifici progetti di “missione”, e gli impieghi del patrimonio in coerenza con le previsioni dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 153/99.
Il documento programmatico previsionale viene trasmesso entro 15 giorni dall’approvazione all’Autorità di Vigilanza. - Entro i tre mesi successivi al termine dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone un progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso e lo sottopone al Collegio Sindacale e alla società di revisione.
- Il bilancio è redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs.153/99 e dal regolamento sulla redazione e sulla pubblicità dei bilanci emanato dall’Autorità di Vigilanza. È composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; evidenzia gli impieghi effettuati e la relativa redditività; fornisce in nota integrativa dettagliate informazioni sulle società strumentali; viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. É sottoposto a revisione legale ai sensi dell’articolo 2409 bis del Codice Civile da parte di società di revisione.
- La relazione sulla gestione, nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati, illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica della Fondazione, assicurando trasparenza ai profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione; la relazione fornisce altresì informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, consentite ai sensi del precedente art. 5, effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli; illustra altresì, in apposita sezione, gli obiettivi di missione perseguiti evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
- Almeno dieci giorni prima della data prevista per l’approvazione, il bilancio, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, viene trasmesso al Consiglio Generale.
- Entro quattro mesi dal termine dell’esercizio il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo e nei 15 giorni successivi lo trasmette all’Autorità di Vigilanza. La Fondazione assicura con mezzi idonei la pubblicità del bilancio.
Redige anche il Bilancio di Missione.
ARTICOLO 21 – LIBRI E SCRITTURE CONTABILI
- La Fondazione tiene i libri delle adunanze del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. I suddetti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio Sindacale, sono tenuti a cura del Direttore Generale o del Direttore delle Attività istituzionali cui il Consiglio di Amministrazione ha affidato la funzione di segretario del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
- La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.
- In caso di esercizio in via diretta di imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
ARTICOLO 22 – LIQUIDAZIONE
- In caso di liquidazione della Fondazione, l’eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto per opere di utilità sociale a vantaggio dei territori indicati all’articolo 2, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 del D.Lgs.153/99.
ARTICOLO 23 – NORME TRANSITORIE
- Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore con l’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.
La Fondazione assicura la pubblicità allo Statuto mediante il deposito dello stesso presso il Registro delle Persone Giuridiche, nonché con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. - In caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei componenti del Consiglio Generale quando siano stati nominati almeno i tre quarti dei nuovi membri, il Presidente convoca senza indugio la riunione per l’insediamento, decorso il termine assegnato agli enti designanti ai sensi del comma 7 del precedente art. 9.
- La riduzione da cinque a quattro anni della durata della carica di Presidente, di membro del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione non si applica ai mandati in corso al momento della sottoscrizione del Protocollo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI cui la Fondazione ha aderito.
- I membri del Consiglio Generale, nominati ai sensi del terzo comma dell’art. 9 nell’ambito delle terne indicate dalle Province e dalle C.C.I.A.A. di Verona e Vicenza e quelli nominati ai sensi del decimo comma del medesimo articolo, in carica alla data di approvazione della modifica statutaria, lo permangono sino alla naturale scadenza. Fino alla scadenza di ciascuno di essi, le nomine di consiglieri ai sensi del comma 11 dell’art. 9 sono effettuate purché nel rispetto del limite massimo del numero di 25 componenti del Consiglio.
- Il mandato del Presidente in carica alla data di approvazione della modifica statutaria all’art. 13 cessa col decorso del termine di 5 anni dall’accettazione dell’incarico, nel rispetto delle disposizioni statutarie, permanendo in carica comunque fino alla nomina del successore.
- Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione della modifica statutaria all’art. 15 cessa col decorso del termine di cinque anni dalla prima riunione dell’organo, nel rispetto delle disposizioni statutarie, permanendo comunque in carica fino alla ricostituzione dell’organo.
- Le nuove fattispecie di incompatibilità previste dall’art. 7 comma 2 non trovano applicazione per i Consiglieri in carica alla data di approvazione della modifica statutaria fino al completamento del mandato.
- Alla revisione dei compensi degli organi della Fondazione si procederà entro l’esercizio 2015.
- Il procedimento di rinnovo dei Consiglieri di indirizzo che completano il mandato nel mese di ottobre 2015 sarà attivato, con applicazione della nuova disciplina statutaria della composizione del Consiglio, dopo l’approvazione dell’Autorità di Vigilanza.
- L’esposizione della Fondazione nei confronti della società bancaria conferitaria è ricondotta nel limite previsto dal terzo comma dell’art. 5 del presente Statuto entro il termine previsto dal comma 8 dell’art. 2 del Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ACRI.
- Le disposizioni di cui all’art.9 comma 3) per la verifica della rappresentatività dei designanti, non si applicano in occasione del primo rinnovo degli organi successivo all’approvazione delle presenti modifiche statutarie.
Statuto
Lo Statuto di Fondazione Cariverona è entrato in vigore il 27 dicembre 1991, data di nascita della fondazione stessa, evolvendosi nel corso del tempo fino a giungere alla versione attuale (approvata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con provvedimento dell’1 settembre 2015).
Disciplina, tra le altre cose, le finalità e i settori di intervento della Fondazione, la programmazione delle attività, l’utilizzo del patrimonio e la composizione degli organi statutari.
STATUTO (PDF)
Regolamenti
Come statutariamente previsto la Fondazione ha adottato 3 Regolamenti, che definiscono le discipline di dettaglio con riferimento alle Attività istituzionali, alla Gestione del Patrimonio, alle Designazioni e Nomine.