2. Scopi e ambito territoriale

Articolo 2 - Scopi e ambito territoriale

  1. La Fondazione ispira la sua attività al bene comune e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse con preferenza ai settori a maggior rilevanza sociale. A tale fine opera nei settori ammessi dalla normativa vigente. I settori rilevanti in cui operare in via prevalente vengono scelti ogni triennio dal Consiglio Generale, nella misura massima di cinque, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza e assicurando una adeguata pubblicità.
  2. La Fondazione, per rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività per periodi di tempo definiti in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto, nell'ambito della definizione periodica dei programmi di attività.
  3. La Fondazione indirizza, in via prevalente, la propria attività all'ambito territoriale costituito dalle Province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Può operare sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.
  4. La Fondazione provvede all'erogazione di quote dei proventi, secondo le previsioni dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge-quadro sul volontariato".