7. Requisiti di onorabilità, incompatibilità, conflitto di interessi, decadenza e limiti di mandato

Articolo 7 - Requisiti di onorabilità, incompatibilità, conflitto di interessi, decadenza e limiti di mandato

  1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ai sensi dell'art.4 comma 1, let.g. del D.Lgs.153/99.
    Non possono ricoprire cariche nella Fondazione coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.
  2. Non possono far parte degli organi della Fondazione:
    1. i dipendenti della Fondazione, fatta eccezione per la funzione di Direzione, nonché i dipendenti, il Direttore Generale e l'Amministratore Delegato della società conferitaria e della società bancaria conferitaria;
    2. il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli organi amministrativi e sindacali della Fondazione stessa, della società conferitaria, della società bancaria conferitaria e delle società da queste ultime controllate;
    3. coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo in altre fondazioni di origine bancaria;
    4. amministratori di organizzazioni destinatarie di interventi con le quali la Fondazione intrattenga rapporti organici e permanenti;
    5. coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina.
    Nel procedimento di nomina disciplinato dai commi da 3 a 9 dell' articolo 9, non possono essere designati gli amministratori e i dipendenti degli enti territoriali o locali cui competono le designazioni. La medesima limitazione opera anche per i soggetti comunque legati ai predetti enti da rapporti di collaborazione, anche non subordinata e anche a tempo determinato.
  3. In caso di richiesta di rinvio a giudizio, i componenti degli organi collegiali devono darne comunicazione all'organo di appartenenza, con obbligo di riservatezza.
    In caso di rinvio a giudizio per delitto non colposo, l'organo collegiale decide se, nell'interesse della Fondazione, debba disporsi la sospensione dalla carica.
    La sospensione obbligatoria dalle cariche è disciplinata dall'articolo 6 del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. L'eventuale revoca è, ai sensi del secondo comma del citato articolo 6, posta all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Generale, che deve comunque essere riunito non oltre 45 giorni. L'esponente non revocato è, ai sensi del predetto comma, reintegrato nelle funzioni, tranne nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del primo comma del medesimo articolo, per le quali la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
  4. Sono tra loro incompatibili le funzioni di componenti gli organi della Fondazione, con eccezione del Presidente della Fondazione, che può fare parte e del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
    Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.
  5. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, ai sensi delle norme vigenti.
  6. Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi non è limitato ad un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade. La mancata comunicazione accertata dall'organo di appartenenza, comporta la decadenza.
  7. Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica.
  8. Decadono altresì i membri degli organi collegiali che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza.
  9. Decade dall'incarico il membro del Consiglio Generale che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per dodici mesi consecutivi all'attività consiliare.
  10. Decade dall'incarico il membro del Consiglio di Amministrazione che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per sei mesi consecutivi all'attività consiliare.
  11. È fatto obbligo agli interessati di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio Sindacale, delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano.
    Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza, ed assume entro 30 giorni, i conseguenti provvedimenti.
    Per i Direttori è competente il Consiglio di Amministrazione.
  12. I componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale possono essere confermati una sola volta.
  13. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.