13. Presidente della fondazione

Articolo 13 - Presidente della Fondazione

  1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei componenti, fra i cittadini residenti nella Provincia di Verona aventi i requisiti di cui all'articolo 14 comma 1; dura in carica 5 anni dall'accettazione dell'incarico e comunque fino alla nomina del successore.
  2. Il Presidente rappresenta la Fondazione e sovrintende al buon andamento della stessa.
  3. In caso di necessità e urgenza assume, d'intesa con il Direttore competente, provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Amministrazione; degli atti assunti viene riferito all'organo alla prima adunanza.
  4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di presidenza della Fondazione sono svolte dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.
    Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso.