5. Patrimonio

Articolo 5 - Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione, è formato da attività finanziarie (partecipazioni azionarie, titoli, depositi bancari, ecc.), beni mobili e beni immobili (arredi, attrezzature, ecc.), ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali e gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopi di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
  2. La gestione del patrimonio investito in attività finanziarie e monetarie è svolta direttamente, con modalità organizzative idonee ad assicurare la separazione della struttura a ciò preposta da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione, ovvero è affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati ai sensi di legge, scelti in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione e secondo le modalità fissate da specifico regolamento.
    La Fondazione può partecipare al capitale della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs.153/99.
  3. La Fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico ed ottenerne un'adeguata redditività.
  4. Il patrimonio della Fondazione s'incrementa per effetto di:
    1. accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
    2. eventuali accantonamenti alla riserva facoltativa con destinazione patrimoniale, previa valutazione dell'Autorità di Vigilanza, nella misura stabilita dal Consiglio Generale per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base dei principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
    3. lasciti e liberalità a qualsiasi titolo pervenuti ed esplicitamente destinati, per volontà del donante o del testatore, ad accrescimento del patrimonio.
  5. Plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere imputate direttamente a patrimonio con deliberazione del Consiglio Generale, nel rispetto dell'articolo 9, comma 4 del D.Lgs.153/99.