23. Norme transitorie

Articolo 23 - Norme transitorie

  1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
    La Fondazione assicura la pubblicità allo Statuto mediante il deposito dello stesso presso il Registro delle Persone Giuridiche, nonché con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.
  2. In caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei componenti del Consiglio Generale quando siano stati nominati almeno i tre quarti dei nuovi membri, il Presidente convoca senza indugio la riunione per l'insediamento, decorso il termine assegnato agli enti designanti ai sensi del comma 7 del precedente art. 9.
  3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni in materia di rieleggibilità, il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del D.M. 150/2004 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 153/99.