3. Modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali
3. Modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali
Articolo 3 - Modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali
- La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di piani e progetti di intervento anche riferiti a più esercizi.
- La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi può esercitare imprese strumentali partecipate o direttamente gestite nei settori rilevanti. Può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti.
- La Fondazione, per la realizzazione dei propri fini nell'ambito territoriale, può promuovere la costituzione di fondazioni, di carattere locale. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, utili per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di principi di sana e prudente gestione.
- È esclusa qualsiasi forma, diretta o indiretta, di finanziamento, di erogazione, o, comunque, di sovvenzione ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991 n.381 e successive modificazioni.
La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie. - L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali è disciplinata con specifico regolamento che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi del presente Statuto, indica le modalità procedurali di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi.
