3. Modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali

Articolo 3 - Modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali

  1. La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di piani e progetti di intervento anche riferiti a più esercizi.
  2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi può esercitare imprese strumentali partecipate o direttamente gestite nei settori rilevanti. Può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti.
  3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri fini nell'ambito territoriale, può promuovere la costituzione di fondazioni, di carattere locale. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, utili per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di principi di sana e prudente gestione.
  4. È esclusa qualsiasi forma, diretta o indiretta, di finanziamento, di erogazione, o, comunque, di sovvenzione ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991 n.381 e successive modificazioni.
    La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie.
  5. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali è disciplinata con specifico regolamento che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi del presente Statuto, indica le modalità procedurali di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi.