4. Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali
4. Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali
ARTICOLO 4 - MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI
- Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione utilizza i proventi rinvenienti da:
- attività finanziarie, beni mobili e beni immobili del proprio patrimonio;
- eventuali lasciti e liberalità di terzi non destinati a patrimonio;
- altri proventi.
- La Fondazione può inoltre assumere in seguito a lasciti e donazioni la gestione di patrimoni finalizzati, dal testatore o dal donante, a specifiche destinazioni culturali e sociali nei settori di intervento.
- Può accantonare una quota dei proventi a fondi non aventi natura di patrimonio e destinati a future esigenze erogative o gestionali, nella misura stabilita dal Consiglio Generale.
- La Fondazione destina il reddito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs.153/99.