4. Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

ARTICOLO 4 - MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

  1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione utilizza i proventi rinvenienti da:
    1. attività finanziarie, beni mobili e beni immobili del proprio patrimonio;
    2. eventuali lasciti e liberalità di terzi non destinati a patrimonio;
    3. altri proventi.
  2. La Fondazione può inoltre assumere in seguito a lasciti e donazioni la gestione di patrimoni finalizzati, dal testatore o dal donante, a specifiche destinazioni culturali e sociali nei settori di intervento.
  3. Può accantonare una quota dei proventi a fondi non aventi natura di patrimonio e destinati a future esigenze erogative o gestionali, nella misura stabilita dal Consiglio Generale.
  4. La Fondazione destina il reddito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs.153/99.