21. Libri e scritture contabili
21. Libri e scritture contabili
Articolo 21 - Libri e scritture contabili
- La Fondazione tiene i libri delle adunanze del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. I suddetti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio Sindacale, sono tenuti a cura del Direttore Generale o del Direttore delle Attività istituzionali cui il Consiglio di Amministrazione ha affidato la funzione di segretario del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
- La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.
- In caso di esercizio in via diretta di imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
