20. Durata dell'esercizio e criteri per la stesura dei bilanci
20. Durata dell'esercizio e criteri per la stesura dei bilanci
Articolo 20 - Durata dell'esercizio e criteri per la stesura dei bilanci
- L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Generale provvede all'adozione di un documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo. Il documento fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Nel documento il Consiglio Generale evidenzia le linee direttrici che informeranno l'attività istituzionale, alla luce di specifici progetti di "missione", e gli impieghi del patrimonio in coerenza con le previsioni dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 153/99.
Il documento programmatico previsionale viene trasmesso entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza. - Entro i tre mesi successivi al termine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e lo sottopone al Collegio Sindacale e alla società di revisione.
- Il bilancio è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs.153/99 e dal regolamento sulla redazione e sulla pubblicità dei bilanci emanato dall'Autorità di Vigilanza. È composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; evidenzia gli impieghi effettuati e la relativa redditività; viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. É sottoposto a revisione legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile da parte di società di revisione.
- La relazione sulla gestione, nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati, illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica della Fondazione, assicurando trasparenza ai profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione; illustra altresì, in apposita sezione, gli obiettivi di missione perseguiti evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
- Almeno dieci giorni prima della data prevista per l'approvazione, il bilancio, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, viene trasmesso al Consiglio Generale.
- Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo e nei 15 giorni successivi lo trasmette all'Autorità di Vigilanza. La Fondazione assicura con mezzi idonei la pubblicità del bilancio.
Redige anche il Bilancio di Missione.
