19. Direzione
19. Direzione
Articolo 19 - Direzione
- La Direzione della Fondazione è affidata a un Direttore Generale o, in riferimento alle specifiche competenze professionali, a un Direttore delle Attività istituzionali, responsabile dell'azione per il perseguimento dei fini statutari e preposto alle relative strutture, e a un Direttore delle Attività patrimoniali-finanziarie, responsabile di esse e preposto alle relative strutture, nonché partecipe del controllo dell'utilizzo delle risorse erogate.
I Direttori devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale con competenza nello specifico campo gestionale che abbiano maturato esperienza almeno per un quinquennio nell'ambito della libera professione o almeno per un triennio in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate.
- Il Direttore Generale, o i direttori delle Attività istituzionali e delle Attività patrimoniali-finanziarie secondo le rispettive competenze:
- intervengono con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché alle riunioni delle Commissioni consultive;
- provvedono ad istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- sottoscrivono la corrispondenza, nonché gli atti ordinari e i documenti che riguardano la Fondazione; tali funzioni possono essere delegate, anche in via continuativa, a dipendenti;
- esercitano le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore Generale è segretario del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, incarico che può essere dallo stesso delegato ad altro dirigente; predispone il progetto di bilancio; è capo del personale ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione sul personale dipendente.
Tali funzioni sono, anche disgiuntamente, affidate dal Consiglio di Amministrazione al Direttore delle Attività istituzionali o al Direttore delle Attività patrimoniali-finanziarie, ove nominati.
Possono essere revocate dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta dei componenti.
- Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più vicedirettori determinandone le funzioni con i relativi poteri e le eventuali deleghe.