11. Consiglio Generale: poteri

Articolo 11 - Consiglio Generale: poteri

  1. Il Consiglio Generale è l'organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Indirizza l'attività della Fondazione e ne verifica i risultati.
  2. Il Consiglio Generale:
    a. determina gli obiettivi della Fondazione, le priorità, gli indirizzi operativi, e in particolare determina i programmi, anche pluriennali, di attività, prevalentemente con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili;
    b. approva il documento programmatico previsionale annuale da trasmettere all'Autorità di Vigilanza;
    c. approva il bilancio d'esercizio;
    d. definisce le linee generali della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e delle partecipazioni;
    e. approva e modifica lo Statuto;
    f. approva e modifica i seguenti regolamenti interni:
    1. regolamento per l'attività istituzionale di cui all'articolo 3, comma 5;
    2. regolamento per la gestione del patrimonio di cui all'articolo 5, comma 2;
    3. regolamento per le procedure di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 14, comma 3;
    g. nomina il Presidente della Fondazione;
    h. nomina i componenti il Consiglio Generale e verifica il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle incompatibilità, adottando i provvedimenti conseguenti;
    i. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e i vice Presidenti;
    l. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale;
    m. affida l'incarico di revisione contabile ad apposita società;
    n. esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi della Fondazione;
    o. delibera, nei limiti della normativa vigente, l'assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo; autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti gli organi della Fondazione;
    p. è competente per l'istituzione di imprese strumentali nell'osservanza della previsione dell'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 153/99;
    q. è competente in materia di scioglimento, trasformazioni e fusioni.
  3. Il Consiglio Generale può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive, anche a carattere territoriale, chiamando a farne parte, accanto a propri componenti, anche elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze.
    Compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni sono definiti dal Consiglio Generale.