10. Consiglio Generale: durata del mandato

Articolo 10 - Consiglio Generale: durata del mandato

  1. I componenti del Consiglio Generale durano in carica 5 anni dalla data di accettazione dell'incarico.
  2. Il Consigliere scaduto resta in carica fino a quando chi gli subentra non abbia espresso l'accettazione.
  3. Qualora nel corso del quinquennio si rendessero necessarie delle sostituzioni, si provvederà con le procedure dell'articolo 9. I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica 5 anni dalla data di accettazione dell'incarico.