10. Consiglio Generale: durata del mandato
10. Consiglio Generale: durata del mandato
Articolo 10 - Consiglio Generale: durata del mandato
- I componenti del Consiglio Generale durano in carica 5 anni dalla data di accettazione dell'incarico.
- Il Consigliere scaduto resta in carica fino a quando chi gli subentra non abbia espresso l'accettazione.
- Qualora nel corso del quinquennio si rendessero necessarie delle sostituzioni, si provvederà con le procedure dell'articolo 9. I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica 5 anni dalla data di accettazione dell'incarico.
