12. Consiglio Generale: convocazione e riunioni

Articolo 12 - Consiglio Generale: convocazione e riunioni

  1. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi, ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, almeno sette Consiglieri o il Collegio Sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo in Italia o all'estero.
    Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza o, nell'impossibilità, in conferenza telefonica; in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e i Direttori.
  2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ivi compresa, previa autorizzazione del singolo consigliere, la posta elettronica, al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito per telegramma, fax o, ove autorizzata dal singolo consigliere, per posta elettronica, un giorno libero prima della riunione.
  3. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
  4. Le riunioni del Consiglio Generale sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione che esercita poteri di proposta ed ogni altro potere strumentale al corretto svolgimento dell'attività deliberativa, astenendosi peraltro dal voto. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro del Consiglio Generale più anziano di carica, e, a parità di anzianità di carica dal più anziano di età.
  5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
  6. Le votazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo Consigliere.
  7. Le funzioni di segretario del Consiglio Generale sono esercitate dal Direttore Generale, o dal direttore delle Attività istituzionali ove nominato, o da altro Dirigente dagli stessi delegatoche redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.
  8. Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione nonché terzi che, di volta in volta, il Consiglio Generale ritenga opportuno invitare.