9. Consiglio Generale: composizione e nomina
9. Consiglio Generale: composizione e nomina
Articolo 9 - Consiglio Generale: composizione e nomina
- Il Consiglio Generale è composto dal Presidente e da 32 Consiglieri.
- I membri del Consiglio Generale devono essere individuati tra persone di comprovata capacità in campo culturale, scientifico, imprenditoriale, amministrativo, delle libere professioni e delle iniziative sociali, in grado di favorire il migliore perseguimento dei fini della Fondazione.
Almeno la metà dei componenti il Consiglio Generale deve essere residente da almeno tre anni nelle Province verso le quali la Fondazione indirizza la propria attività.
- Ventidue Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale sulla base di designazioni effettuate, ai sensi dei commi successivi, in numero di:
- 4 dal Sindaco di Verona;
- 1 dal Presidente della Provincia di Verona;
- 1 dal Sindaco di Legnago;
- 1 dal Sindaco di Vicenza;
- 1 dal Presidente della Provincia di Vicenza;
- 1 dal Sindaco di Bassano del Grappa;
- 1 dal Sindaco di Mantova;
- 1 dal Sindaco di Belluno;
- 1 dal Sindaco di Feltre;
- 1 dal Sindaco di Pieve di Cadore;
- 1 dal Sindaco di Ancona;
- 1 dal Presidente della CCIAA di Verona;
- 1 dal Presidente della CCIAA di Vicenza;
- 1 dal Vescovo di Verona tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
- 1 dal Vescovo di Vicenza tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
- 1 dal Vescovo di Belluno-Feltre tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;
- 2 dal Rettore dell'Università di Verona;
- 1 fino a quando Vicenza non sarà sede di Università, dopo di che la designazione sarà di competenza diretta del Rettore, dal Presidente del Consorzio per gli Studi universitari di Vicenza tra persone che si siano distinte per la promozione della ricerca o della didattica a livello universitario.
- I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati, né ad essi rispondono, né possono dagli stessi essere revocati.
- La richiesta di designazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio Generale a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse.
- Il soggetto cui compete la designazione formula, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, per ogni persona da designare, una lista di almeno tre nomi di persone tutte aventi i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, negli specifici campi indicati, al momento della richiesta di designazione, dal Consiglio Generale al fine di garantire, con l'apporto di specifiche esperienze, una composizione dell'organo di indirizzo idonea a realizzare il miglior perseguimento degli scopi della Fondazione.
La lista dev'essere corredata dalla documentazione riferita a ciascun designato ai fini della verifica del possesso di tutti i requisiti.
- Quando l'ente cui compete la designazione non vi provveda entro il detto termine di 45 giorni dalla richiesta, il Consiglio Generale effettuerà direttamente la nomina in piena autonomia, assicurando l'equilibrio nella composizione dell'organo.
- Il Consiglio Generale, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei componenti che le designazioni non siano conformi alle previsioni dei commi 2 e 6 del presente articolo, invita il soggetto cui compete la designazione a riprovvedervi entro 15 giorni.
Nel caso che quest'ultimo non riprovveda entro il termine stabilito, oppure riprovveda in senso ritenuto dalla maggioranza assoluta del Consiglio non conforme alle previsioni dei commi 2 e 6 del presente articolo, il Consiglio effettuerà direttamente la nomina.
Le nomine ai sensi di questo comma e del precedente non potranno comunque essere in numero superiore a cinque.
- Il Consiglio Generale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine posto dal precedente sesto comma, provvede alle valutazioni dei requisiti dei nominativi designati ed alla nomina.
- Quattro Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale sentiti, quanto a:
- 1 il Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo; il Soprintendente ai beni storico-artistici per il Veneto; il Soprintendente all'Archeologia per il Veneto;
- 1 i direttori generali delle Ulss della Provincia di Verona e dell'azienda ospedaliera di Verona, con riferimento a chi opera nel settore dell'assistenza sanitaria;
- 1 i direttori generali delle Ulss delle Province di Vicenza e di Belluno, con riferimento a chi opera nel settore dell'assistenza sanitaria;
- 1 i presidenti dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona e dell'Accademia Olimpica di Vicenza.
- Sei Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale, prevalentemente in relazione all'ambito territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, tra personalità eminenti, di chiara e indiscussa fama, che per professionalità, competenza ed esperienza nei campi di attività della Fondazione nonché nel campo del volontariato, possano efficacemente contribuire ai suoi scopi istituzionali.
- Il Consiglio Generale provvede alle nomine ad esso spettanti almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse.
- Nel caso di mancata accettazione entro 15 giorni dall'invio della comunicazione della avvenuta nomina, si darà corso a nuovo procedimento di designazione e nomina secondo le norme sopra indicate.