16. Consiglio di Amministrazione: poteri

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione: poteri

  1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nell'ambito degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio Generale.
    Svolge ogni attività necessaria per il perseguimento degli stessi, nonché attività di proposta al Consiglio Generale.
  2. Esercita ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
    In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
    a. la predisposizione del bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
    b. la predisposizione del documento programmatico previsionale;
    c. l'attuazione dei programmi definiti dal Consiglio Generale;
    d. l'esercizio, nell'ambito delle linee definite dal Consiglio Generale, dei diritti e delle facoltà connessi alla qualità di socio;
    e. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico e al trattamento del personale;
    f. l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
    g. la nomina, e per giustificato motivo la revoca, del Direttore Generale o Direttore delle Attività istituzionali e del Direttore delle Attività patrimoniali-finanziarie e la determinazione di funzioni e compensi. La verifica, in capo agli stessi, della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti. La nomina e la revoca degli eventuali Vice Direttori;
    h. la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
    i. la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
    l. l'assunzione da parte della Fondazione, nei limiti della normativa vigente, degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti;
    m. la formulazione di proposte al Consiglio Generale in ordine a:
    - modifiche statutarie;
    - approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
    - programmi di intervento della Fondazione;
    - definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
    - istituzione di imprese strumentali.
  3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
  4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai Direttori particolari poteri, determinando i limiti della delega.
  5. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione secondo modalità dallo stesso fissate in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.
  6. Il Consiglio di Amministrazione può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive temporanee chiamando a farne parte, accanto a propri componenti, anche elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze.
    Compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.