17. Consiglio di Amministrazione: convocazione e riunioni
17. Consiglio di Amministrazione: convocazione e riunioni
Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: convocazione e riunioni
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, la maggioranza dei membri o il Collegio Sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo in Italia o all'estero.
Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e i Direttori. - Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Generale, o dal direttore delle Attività istituzionali ove nominato, o da altro Dirigente dagli stessi delegato che redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.
- Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere terzi che il Presidente ritenga opportuno far partecipare.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, al domicilio dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito per telegramma o fax un giorno libero prima della riunione.
