17. Consiglio di Amministrazione: convocazione e riunioni

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: convocazione e riunioni

  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, la maggioranza dei membri o il Collegio Sindacale. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo in Italia o all'estero.
    Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza, in tal caso deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito. Le riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e i Direttori.
  2. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  3. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Generale, o dal direttore delle Attività istituzionali ove nominato, o da altro Dirigente dagli stessi delegato che redige i verbali delle adunanze e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.
  4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere terzi che il Presidente ritenga opportuno far partecipare.
  5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, al domicilio dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito per telegramma o fax un giorno libero prima della riunione.