14. Consiglio di Amministrazione: composizione
14. Consiglio di Amministrazione: composizione
Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: composizione
- I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, o i settori finanziari o mobiliari, avendo maturato un'adeguata esperienza operativa nell'ambito della professione, o in campo imprenditoriale o accademico, o con l'espletamento di funzioni direttive o di amministrazione presso enti o aziende pubblici o privati.
- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali almeno due terzi, arrotondando all'unità superiore, devono essere residenti da almeno tre anni nelle Province verso le quali la Fondazione indirizza la propria attività.
I membri sono nominati dal Consiglio Generale in riferimento alla valutazione dei profili professionali e culturali e all'ambito territoriale di operatività. - Le modalità della nomina sono disciplinate da specifico regolamento.
- All'atto della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, indica tra gli stessi il Vice Presidente vicario e un altro Vice Presidente tra persone rispettivamente residenti nelle Province di Verona e di Vicenza.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di questi, dall'altro Vice Presidente, o infine dal membro più anziano di età.
- Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal Consiglio Generale con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta dei componenti.
