14. Consiglio di Amministrazione: composizione

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: composizione

  1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, o i settori finanziari o mobiliari, avendo maturato un'adeguata esperienza operativa nell'ambito della professione, o in campo imprenditoriale o accademico, o con l'espletamento di funzioni direttive o di amministrazione presso enti o aziende pubblici o privati.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali almeno due terzi, arrotondando all'unità superiore, devono essere residenti da almeno tre anni nelle Province verso le quali la Fondazione indirizza la propria attività.
    I membri sono nominati dal Consiglio Generale in riferimento alla valutazione dei profili professionali e culturali e all'ambito territoriale di operatività.
  3. Le modalità della nomina sono disciplinate da specifico regolamento.
  4. All'atto della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, indica tra gli stessi il Vice Presidente vicario e un altro Vice Presidente tra persone rispettivamente residenti nelle Province di Verona e di Vicenza.
  5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di questi, dall'altro Vice Presidente, o infine dal membro più anziano di età.
  6. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal Consiglio Generale con delibera motivata assunta con la maggioranza assoluta dei componenti.