8. Compensi e indennità

Articolo 8 - Compensi e indennità

  1. Ai componenti gli organi della Fondazione e ai dipendenti non possono essere distribuite o assegnate quote di utili, di patrimonio o qualsiasi altra forma di utilità economica, con esclusione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi di cui al presente articolo, nonché dei compensi corrisposti ai dipendenti.
  2. Ai componenti il Consiglio Generale spettano, oltre al rimborso delle spese, indennità di partecipazione alle sedute dell'organo secondo le modalità fissate dal Consiglio Generale stesso, previo parere di congruità del Collegio Sindacale.
  3. Al Presidente della Fondazione, ai Vice Presidenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti il Collegio Sindacale, spettano, oltre al rimborso delle spese, i compensi fissati dal Consiglio Generale all'atto della nomina, costituiti da un emolumento fisso e da indennità di partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
  4. Ai membri delle commissioni consultive spetta, oltre al rimborso delle spese, la indennità di partecipazione alle riunioni delle commissioni nella misura stabilita dal Consiglio Generale, sentito il Collegio Sindacale nel caso si tratti di commissioni costituite ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
  5. Le erogazioni avvengono secondo modalità stabilite dal Consiglio Generale.
    Non è consentito il cumulo di indennità di partecipazione per riunioni tenute nella medesima giornata.