18. Collegio Sindacale
18. Collegio Sindacale
Articolo 18 - Collegio Sindacale
- Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due oppure di quattro membri nominati dal Consiglio Generale. Nel caso di una composizione con tre sindaci due saranno scelti fra i cittadini residenti in Provincia di Verona e l'altro fra i cittadini residenti in Provincia di Vicenza; nel caso di una composizione con cinque sindaci tre saranno scelti fra i cittadini residenti in Provincia di Verona e due fra i cittadini residenti in Provincia di Vicenza. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
- I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di insediamento dell'organo. Alla scadenza rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
- Il Collegio, quale organo di controllo della Fondazione, esercita le funzioni previste dall'articolo 2403, primo comma, del Codice Civile.
- I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
- Il Collegio deve riunirsi, di norma, ogni bimestre; delle riunioni deve essere redatto processo verbale trascritto in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.
