18. Collegio Sindacale

Articolo 18 - Collegio Sindacale

  1. Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due oppure di quattro membri nominati dal Consiglio Generale. Nel caso di una composizione con tre sindaci due saranno scelti fra i cittadini residenti in Provincia di Verona e l'altro fra i cittadini residenti in Provincia di Vicenza; nel caso di una composizione con cinque sindaci tre saranno scelti fra i cittadini residenti in Provincia di Verona e due fra i cittadini residenti in Provincia di Vicenza. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
  2. I Sindaci durano in carica tre anni dalla data di insediamento dell'organo. Alla scadenza rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
  3. Il Collegio, quale organo di controllo della Fondazione, esercita le funzioni previste dall'articolo 2403, primo comma, del Codice Civile.
  4. I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Collegio deve riunirsi, di norma, ogni bimestre; delle riunioni deve essere redatto processo verbale trascritto in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.