La Fondazione valuterà programmi finalizzati a:
Progettualità dai territori:
- Interventi strutturali volti alla salvaguardia e alla valorizzazione dei parchi e delle aree naturali protette ai sensi dell'art.2 della legge 394/1991 e delle normative regionali venete, lombarde e marchigiane, giuridicamente riconosciute e tutelate (compresi i "Siti di interesse comunitario" e le "Zone di protezione speciale" e comunque compresi nella identificazione della rete ecologica "Natura 2000" - Direttiva CEE 92/43 così come recepita dal DPR 357/1997 e successive modificazioni e integrazioni) situate nei territori delle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova.
- Educazione ambientale e divulgazione della conoscenza delle aree sopra citate anche tramite la realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali.
Progettualità di iniziativa della Fondazione:
Sostegno al progetto di redazione dei Piani di gestione dei siti di interesse comunitario (ivi compresi revisione e adeguamento dei piani ambientali dei parchi regionali delle Dolomiti d'Ampezzo e della Lessinia e di quello nazionale delle Dolomiti Bellunesi).
Per i progetti d'iniziativa la Fondazione procederà con sollecitazione diretta.
La Fondazione accetterà esclusivamente domande limitatamente alle tematiche e con le restrizioni individuate nei punti sopra indicati.
Criteri operativi propri del Settore
- saranno esclusi gli interventi strutturali e divulgativi di mero interesse turistico e le pubblicazioni aventi natura commerciale;
- saranno esclusi gli interventi di piste ciclabili, di arredo urbano e di manutenzione ordinaria (sentieri, aree di sosta e/o attrezzate, centri di visita...);
- potranno eccezionalmente essere considerate proposte finalizzate a rendere fruibili al pubblico siti non rientranti nelle categorie di cui al punto 1. ma la cui allocazione ambientale e valenza storica risultino oggettivamente meritevoli di affiancamento;
- per il punto 1. potranno presentare istanza enti e istituzioni non profit titolari o tenute per norma o statuto alla gestione delle aree richiamate, con esclusione delle Aziende speciali, ancorché pubbliche e senza finalità di lucro, e dei Consorzi ancorché fra enti pubblici o misti quando non si tratti di consorzi obbligatori ai sensi della norma istitutiva e siano unico gestore;
- in caso di istanza presentata da ente diverso da quello titolare del bene o della sua gestione, il soggetto richiedente dovrà produrre espressa autorizzazione all'intervento prospettato;
- per il punto 2. potranno presentare istanza anche organizzazioni non profit che abbiano in statuto la specifica previsione di finalità di tutela, valorizzazione e diffusione della conoscenza ambientale e che possano attestare esperienza nell'ambito del settore dell'educazione e conoscenza ambientale.
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